Art. 2
In vigore dal 29 ott 1963
L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente razionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962 n. 1613, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-16;1344#art-2