Art. 1
In vigore dal 7 gen 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cagliari in data 1 marzo 1962 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio del Sulcis in provincia di Cagliari;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato, il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;
Viste le lettere n. 328 in data 16 febbraio 1963 del Ministero dei lavori pubblici e n. 1621 in data 19 giugno 1963 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio del Sulcis, in provincia di Cagliari, secondo la linea segnata in color verde nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, per una superficie complessiva di circa ha 112.031.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 settembre 1963
SEGNI
MATTARELLA - SULLO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 140. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-05;1828#art-1