Art. 1
In vigore dal 7 gen 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cagliari in data 29 marzo 1962 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana della zona del Montiferru ricadente nelle province di Cagliari e Nuoro;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore per l'agiricoltura e per le foreste;
Viste le lettere n. 330 in data 19 febbraio 1963 del Ministero dei lavori pubblici e n. 1610 in data 19 giugno 1963 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio della zona del Montiferru, ricadente nelle province di Cagliari e Nuoro, indicato secondo la linea segnata in color verde nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica, montana, per una superficie complessiva di circa Ha. 50.103.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 settembre 1963
SEGNI
MATTARELLA - SULLO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 139. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-05;1827#art-1