Art. 1
In vigore dal 9 nov 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Montacuto in data 13 agosto 1962, n. 8, e del Consiglio comunale di Gremiasco in data 23 settembre 1902, n. 37, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni;
Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Alessandria in data 15 dicembre 1962, n. 274, con la quale è stato espresso parere in ordine alla rettifica di confine in parola;
Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 3 luglio 1963, n. 1607;
Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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Il confine fra i comuni di Montacuto e di Gremiasco, in provincia di Alessandria, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-02;1381#art-1