Art. 1
In vigore dal 7 nov 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 601;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 235;
Visto lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 16 aprile 1959, n. 320;
Vista la deliberazione in data 14 marzo 1963 del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 maggio 1963;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 3 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:
"Il fondo di dotazione è stabilito nella misura di L. 1.500.000.000 conferite dalla Sezione autonoma di credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 settembre 1963
SEGNI
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 39. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-02;1376#art-1