Art. 1
In vigore dal 6 nov 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 41. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:
Contabilità di Stato;
Organizzazione internazionale;
Storia delle relazioni economiche internazionali.
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di "Storia della lingua latina".
Art. 69. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di "Filosofia del linguaggio".
Art. 75. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne è aggiunto quello di "Storia della lingua inglese".
Art. 108. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Neurochirurgia".
Dopo l'art. 223 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione degli Istituti annessi alla Facoltà di agraria, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Art. 224. - Sono costituiti presso la Facoltà di agraria i seguenti Istituti:
Istituto di Agronomia e coltivazioni erbacee;
Istituto di Botanica generale e sistematica - Orto botanico;
Istituto di Chimica agraria;
Istituto di Coltivazioni arboree;
Istituto di Economia e politica agraria;
Istituto di Entomologia agraria;
Istituto di Estimo e contabilità agraria;
Istituto di Industrie agrarie;
Istituto di Ingegneria agraria;
Istituto di Microbiologia agraria;
Istituto di Mineralogia e geologia agraria;
Istituto di Patologia vegetale;
Istituto della produzione animale.
Tali Istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di loro pertinenza.
Art. 225. - La Facoltà determina, con propria deliberazione, alla fine di ciascun anno e per l'anno accademico successivo quali siano gli insegnamenti ufficiali che si svolgeranno presso i singoli Istituti.
Art. 226. - Ogni Istituto è retto da un direttore che è responsabile della amministrazione e del funzionamento dell'Istituto stesso.
Norme particolari al riguardo potranno essere stabilite dalla Facoltà nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità.
Art. 227. - Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un Istituto ve ne sia uno solo tenuto da un professore di ruolo, questi è di diritto il direttore dell'Istituto.
Nel caso che vi siano più professori di ruolo la Facoltà, sentito il parere dei medesimi, designerà, scegliendo fra di essi, il direttore dell'Istituto, che verrà nominato con decreto rettorale per un periodo di tre anni.
Se un Istituto manca di professore di ruolo, la direzione verrà affidata di regola ad un professore di ruolo di materia affine, designato dalla Facoltà e nominato con decreto rettorale per un periodo di tre anni.
Art. 228. - Possono essere addetti ad un Istituto assistenti, tecnici, bibliotecari, personale amministrativo e subalterni appartenenti ai ruoli universitari ed inoltre, quando esista un orto botanico o museo annesso, anche conservatori, curatori e preparatori, giardinieri, operai.
Art. 229. - È facoltà del direttore di un Istituto di rilasciare a chi frequenta l'Istituto per almeno sei mesi un attestato degli studi compiuti e dei risultati raggiunti nelle ricerche.
Art. 230. - Ogni Istituto potrà eventualmente disporre, secondo modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca di borse di studio provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 settembre 1963
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 30. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-02;1371#art-1