Art. 1
In vigore dal 31 ott 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 25. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di Economia e commercio sono aggiunti quelli di:
"Istituto di Ragioneria e tecnica, aziendale;
Istituto di Diritto commerciale e del lavoro;
Istituto di Diritto privato".
Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e Letterature straniere moderne è aggiunto quello di:
30) "Filologia iranica".
Art. 44. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di Magistero è aggiunto quello di:
"Istituto di Pedagogia".
Art. 45. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
Chirurgia sperimentale".
Art. 69. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:
"Biologia e tecnica della fecondazione artificiale dagli animali domestici" e "Semeiotica medica e metodologia clinica veterinaria".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 settembre 1963
SEGNI
GUI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 13. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-02;1347#art-1