Art. 1
In vigore dal 15 ott 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, sulla istituzione Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenute norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto, l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuto che la "Impresa. Elettrica Ing. Federico Ambrosini fu Giuseppe", con sede in Venticano (Avellino), rientra tra le imprese previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, numero 36;
sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;
Decreta:
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La "Impresa Elettrica Ing. Federico Ambrosini fu Giuseppe", con sede in Venticano (Avellino), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-29;1295#art-1