Art. 3
In vigore dal 15 ott 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa "Ditta Fratelli Camiolo fu Ignazio, Industrie Elettriche", con sede in Valguarnera (Enna), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1613, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 193, n. 36.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-29;1294#art-3