Art. 2
In vigore dal 15 ott 1963
L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1963, n. 138.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-29;1289#art-2