Art. 3

In vigore dal 15 ott 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Cooperativa Luce Elettrica Andornese Società a responsabilità limitata, con sede in Andorno Micca (Vercelli), via Galliari n. 96, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963 n. 36. Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 agosto 1963 SEGNI LEONE - TOGNI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963 Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 97. - VILLA
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