Art. 3
In vigore dal 15 ott 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa "Società Elettrica Busso" con sede in Busso (Campobasso), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-29;1283#art-3