Art. 3
In vigore dal 15 ott 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia. Elettrica provvede alla, restituzione all'impresa "Azienda Elettrica - Successori Desiati Luigi", con sede in S. Giorgio Jonico (Taranto), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-29;1281#art-3