Art. 3
In vigore dal 15 ott 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'"Impresa Elettrica Comm. Rocco Pignataro", con sede in Noicattaro (Bari), via Torino n. 19-A, dei beni eventualmente non ritenuti secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-29;1259#art-3