Art. 1
In vigore dal 7 gen 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Rieti in data 15 aprile 1961 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del tratto di terreno lungo il fiume Velino nei pressi di Antrodoco, in provincia di Rieti, della estensione di ha. 164, quale ampliamento del preesistente comprensorio del Velino;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Viste le lettere n. 327 in data 29 gennaio 1963 del Ministero dei lavori pubblici e n. 1152-M in data 24 aprile 1943 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il tratto di terreno situato lungo il fiume Velino, nei pressi di Antrodoco, in provincia di Rieti, esteso per ha. 164, indicato secondo la linea segnata in rosso nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del preesistente comprensorio del Velino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1963
SEGNI
MATTARELLA - SULLO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 135. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-28;1826#art-1