Art. 1

In vigore dal 12 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1028 del 25 maggio 1963; Sulla proposta del Ministro segretario di stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Lustra Cliento, in provincia di Salerno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 agosto 1963 Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 81. - VILLA
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