Art. 1
In vigore dal 7 nov 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 40. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
12) Ecologia;
13) Agricoltura tropicale e subtropicale;
14) Fitoiatria;
15) Miglioramento genetico delle piante agrarie;
16) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.
Dopo l'art. 54, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in legislazione regionale annessa alla Facoltà di giurisprudenza.
Scuola di perfezionamento in legislazione regionale
Art. 55. - La Scuola di perfezionamento in Legislazione regionale annessa alla Facoltà di giurisprudenza, ha lo scopo di preparare gli allievi nelle materie che interessano l'autonomia regionale, con particolare riguardo all'organizzazione, con Statuto speciale, della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 56. - Il corso di studi è diviso in due anni; a studi compiuti verrà rilasciato un diploma. È ammessa l'iscrizione fuori corso per un massimo complessivo di due anni.
Art. 57. - L'insegnamento è impartito da docenti nominati dal rettore, su proposta della Facoltà di giurisprudenza, secondo il vigente ordinamento universitario.
La Scuola è retta da un direttore coadiuvato da un Consiglio composto da quattro professori ufficiali della Facoltà di giurisprudenza che hanno insegnamento nella Scuola.
Il direttore e il Consiglio della Scuola sono nominati dal rettore su designazione della Facoltà di giurisprudenza, durano in carica un biennio e possono essere confermati.
Art. 58. - L'Università di Sassari amministra la Scuola tramite il proprio Consiglio di amministrazione.
Essa altresì provvede al funzionamento della Scuola con i propri servizi di Segreteria, Economato e Cassa, ai locali occorrenti ed al personale subalterno.
Art. 59. - Sono ammessi alla Scuola i laureati in Giurisprudenza, in Scienze politiche, in Economia e commercio ed in Scienze statistiche, demografiche ed attuariali. Il Consiglio della Scuola determina per ciascun anno un numero massimo di iscritti; ove le domande superino tale numero ha facoltà di far sostenere un concorso per titoli o per esami scritti ed orali.
Art. 60. - Le materie di insegnamento della Scuola sono:
1° Anno:
a) Diritto costituzionale regionale;
b) Diritto amministrativo regionale;
c) Diritto pubblico comparato;
d) Storia delle Istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna;
e) Politica economica con particolare riguardo ai problemi dello sviluppo economico regionale;
f) Legislazione regionale.
2° Anno:
g) Finanza locale;
h) Contabilità dello Stato e degli Enti locali;
i) Diritto agrario e legislazione agraria regionale;
l) Economia e politica agraria;
m) Demografia e statistica economica applicata ai problemi sardi;
n) Diritto processuale costituzionale e amministrativo.
Art. 61. - Lo studente non potrà essere ammesso al secondo anno se non avrà superato gli esami di:
a) Diritto costituzionale regionale;
b) Diritto amministrativo regionale;
c) Politica economia con particolare riguardo ai problemi dello sviluppo economico regionale.
Art. 62. - Gli esami saranno compiuti in due sessioni: la prova fallita in quella di giugno potrà essere superata in quella di ottobre.
Nessun esame sostenuto nel corso di laurea, della quale l'allievo è fornito, potrà essere convalidato; così pure non sarà ammessa nessuna abbreviazione di corso.
Art. 63. - Superati tutti gli esami, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame finale di diploma, il quale consisterà:
a) in due prove scritte, la prima in Diritto pubblico e la seconda in materie economiche;
b) in un esame orale consistente in un colloquio su due argomenti nelle suddette materie, scelti dalla Commissione, per la preparazione dei quali saranno concesse al candidato quarantotto ore di tempo.
Art. 64. - Le Commissioni di esame saranno composte da tre professori; quelle di diploma da almeno cinque professori. Negli esami speciali e di diploma, ciascun commissario dispone di dieci punti ed il voto sarà composto dalla somma di questi.
Il candidato avrà superato l'esame quando avrà riportato almeno i 6/10 dei voti.
Art. 65. - Le tasse degli studenti e la retribuzione ai professori ed al direttore sono stabiliti anno per anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio della Scuola.
Egualmente saranno fissate le tasse da pagarsi dagli allievi che, per non aver superato regolarmente le prove, saranno iscritti fuori corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 28. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-28;1375#art-1