Art. 1
In vigore dal 15 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pisa in data 7 maggio 1963 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1545#art-1