Art. 1

In vigore dal 22 nov 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 79. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Statistica sanitaria". Dopo l'art. 499 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione per medici laboratoristi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione per medici laboratoristi Art. 500. - La Scuola di specializzazione per medici laboratoristi ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendano dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio applicate alla clinica. Art. 501. - Possono essere ammessi i laureati in Medicina e chirurgia. Art. 502. - Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo negli Istituti di chimica biologica e di microbiologia. Art. 503. - Gli iscritti al primo anno non potranno superare il numero di sessanta. Nel caso di domande eccedenti, la selezione verrà effettuata mediante concorso con norme che verranno precisate nel manifesto annuale. Art. 504. - La direzione della Scuola viene assunta, ad anni alterni, dai professori di ruolo o fuori ruolo di Chimica biologica e di Microbiologia. Art. 505. - L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni del corso) e l'ordine e le modalità degli esami verranno stabiliti nel manifesto annuale. Art. 506. Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 1) Fisiologia; 2) Patologia generale; 3) Tecniche di laboratorio; 4) Batteriologia generale; 5) Batteriologia speciale; 6) Virologia e tecniche relative; 7) Micologia; 8) Immunologia e tecniche relative; 9) Chimica biologica generale; 10) Chimica biologica applicata; 11) Fisico-chimica applicata; 12) Nozioni di immunochimica, applicata; 13) Parassitologia e tecniche relative; 14) Microscopia clinica; 15) Nozioni di igiene applicate al laboratorio di analisi cliniche; 16) Nozioni di statistica biologica; 17) Tecnica dei prelevamenti. Art. 507. - L'esame di diploma si svolge con le norme dell'art. 352 dello statuto dell'Università di Roma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sassari, addì 24 agosto 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 103. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1445#art-1

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