Art. 1
In vigore dal 20 ott 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359; ed in particolare l'art. 13;
Vista la legge 1 giugno 1931, n. 886; ed in particolare l'art. 10;
Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 1933, che approva le norme esecutive per l'applicazione della legge anzidetta; ed in particolare l'art. 25;
Considerato che la Marina militare ha occupato un terreno di proprietà privata nella zona di Monte Pulito (comune di Ancona) e che sul detto terreno ha già eseguito un'opera militare di pubblica utilità;
Considerato che è necessario espropriare il terreno su cui è stata costruita la menzionata opera militare;
Considerato che è necessario porre i termini di cui all'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, allo scopo di integrare la dichiarazione di pubblica utilità ex legge, contenuta nell'art. 10 della legge 1 giugno 1931, n. 8843;
Tenuto conto che i lavori inerenti l'opera militare suddetta sono già stati ultimati e che pertanto non è necessaria la prefissione di termini per il loro inizio e compimento;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
Il termine entro il quale le espropriazioni di cui alle premesse dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito, rispettivamente, in quattro mesi e tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sassari, addì 24 agosto 1963
SEGNI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 139. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1321#art-1