Art. 3
In vigore dal 15 set 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, provveda alla restituzione alla "Industria Elettrica. - INDEL, Società per azioni", con sede in Bolzano, via M. Pacher 16, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-21;1166#art-3