Art. 1

In vigore dal 13 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244; Vista la Convenzione internazionale del lavoro n. 73, stipulata a Seattle il 29 giugno 1946 e resa esecutiva in Italia con la legge 2 agosto 1952, n. 1305; Visto l'articolo 323 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Riconosciuta la necessità di modificare i criteri valutativi per alcune particolari infermità ed imperfezioni fisiche della gente di mare; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità; Articolo unico. I seguenti articoli del primo e del secondo elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche, allegati al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, sono sostituiti come appresso: Primo elenco. Art. 7. - Le manifestazioni gravi da intossicazioni croniche di origine, esogena, con particolare riguardo a tutte le manifestazioni di alcoolismo cronico e di narcomanie. Art. 13. - Le alterazioni croniche delle ossa, delle articolazioni e dei tessuti periarticolari che disturbino manifestamente la funzione di un organo importante ed impediscano il libero esercizio di un arto o costituiscano una notevole deformità congenita od acquisita o che, per la loro natura, facciano presumere una facile riattivazione in ambiente marino di processi infiammatori silenti. Il reumatismo articolare acuto sofferto da meno di due anni prima o tendente a recidive o che abbia dato luogo a localizzazione endocardica. Art. 15. - Gli aneurismi di qualsiasi specie o grado, le varici che, per estensione, volume o sede, anche in mancanza di alterazioni trofiche, disturbino manifestamente le funzioni di un organo ed il libero e prolungato esercizio di un arto. Art. 16. - Il cretinismo e l'idiotismo evidenti, la debolezza di mente e le deficienze psichiche per le quali si possa fondatamente presumere che l'individuo non si trovi sempre nella piena coscienza dei propri atti. Le profonde anomalie del carattere e della condotta. La balbuzie e gli altri disturbi della parola di notevole entità. Art. 18. - L'epilessia nelle sue varie manifestazioni, la neurastenia, l'isterismo, il sonnambulismo e le altre nevrosi, quando presentino, o anche, secondo attendibili rapporti informativi, abbiano presentato, manifestazioni di una certa importanza. Art. 27. - La mancanza o la carie estesa e profonda di tale numero di denti che ne rimanga gravemente disturbata la pronunzia ed il meccanismo della masticazione. Art. 32. - Le malattie croniche delle vie urinarie che producano disturbi funzionali notevoli od alterazioni dello stato generale. La mancanza o l'arresto di sviluppo di ambo i testicoli. L'idrocele ed il varicocele voluminosi, l'infantilismo sessuale. Secondo elenco. Art. 2. - Tutte le alterazioni del ricambio organico e tutte le disfunzioni endocrine, le intossicazioni croniche endogene ed esogene, le cachessie con manifesti sintomi di adinamia quando tali malattie inducano a manifesta e grave diminuzione della capacità lavorativa o siano state più volte causa di sbarco per malattia in un periodo di tempo relativamente breve o che, per non aggravarsi, richiedano cure continuative e stretto regime alimentare. Art. 11. - Le malattie mentali e le deficienze psichiche acquisite, funzionali od organiche, quando l'esame peritale od i referti di istituti specializzati, insieme con i precedenti anamnestici ben accertati e sicuramente attendibili, inducano al giudizio di effettiva incompatibilità con le mansioni o con la vita di bordo, nonché le psiconevrosi da intossicazioni esogene con particolare riguardo all'alcoolismo cronico ed alle narcomanie da considerare senz'altro causa di permanente inidoneità. Art. 13. - Il tracoma in fase contagiosa. Le congiuntiviti croniche notevolmente secernenti, limitatamente al periodo in cui si mantengono simili caratteristiche. Le affezioni croniche evolutive dell'occhio che si presumano condurre inevitabilmente alla incapacità di lavoro, nonché quelle facilmente recidivanti e tali da produrre discontinuità nelle prestazioni. Art. 17. - L'ozena grave, tutte le malattie o alterazioni delle ossa e della mucosa nasale, dei seni vicini e della bocca che disurpino notevolmente la funzione respiratoria. La mancanza di un numero di denti, non sostituiti da protesi efficace, tale da compromettere gravemente la funzione masticatoria. Art. 19. - I vizi valvolari organici del cuore, le malattie del miocardio, dell'endocardio, del pericardio e dei grossi vasi e loro esiti, con disturbi funzionali e di compenso circolatorio clinicamente ed ectograficamente rilevabili da presumersi a carattere irreversibile ed aggravabili in ambiente marino. Le malattie dei vasi, ad andamento cronico ed irreversibile, che riducano notevolmente la capacità lavorativa. La ipertensione arteriosa superiore a mx. 200/ mn. 110 o accompagnata da disturbi cardiaci o renali. Art. 20. - Le malattie di un organo addominale, gravi e croniche, che rechino alterazioni funzionali e risentimento sullo stato generale valutabili, agli effetti dell'attitudine al lavoro, nei limiti enunciati all'articolo 5 o manifestamente incompatibili col regime di bordo. In particolare: ulcere gastroduodenali con varie recidive di cui l'ultima a meno di tre anni, oppure quando vi sia stata emorragia o perforazione, a meno che, in tale ultimo caso, gli accertamenti radiologici siano riusciti negativi per la esistenza di ulcera in atto e da tre anni non vi siano state recidive. Gastriti ed enteriti croniche ribelli alle cure e che impongono regime alimentare speciale. Calcolosi con crisi recidivanti. Art. 22. - Le malattie croniche dei reni e delle vie urinarie che producano disturbi funzionali notevoli od alterazioni dello stato generale, considerate sempre nei confronti della effettiva incapacità professionale e che richiedano costante controllo sanitario e rigoroso regime dietetico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sassari, addì 11 agosto 1963 SEGNI LEONE - DOMINEDÒ - DELLE FAVE - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 79. - VILLA
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Art. 1 Modificazione ad alcuni articoli del primo e secondo elenco delle infermita' ed imperfezioni fisiche della gente di mare, allegati al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244. — Testo vigente | Portale Normativo