Art. 1

In vigore dal 11 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. La soppressione dei posti di ruolo con carattere di temporaneità, di cui alle note a) e b) della tabella A, alla nota a) della tabella C, alle note a), b) e c) della tabella G, ed alla nota a) della tabella M, annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è effettuata, a decorrere dal secondo anno dall'entrata in vigore della legge, nella misura di un decimo per ciascun anno, ad eccezione dell'ultimo anno nel quale detta soppressione si effettuerà nella misura di due decimi. La frazione di posto si arrotonda per eccesso ad unità intera, agli effetti della soppressione, salvo recupero dell'eccedenza nei computi successivi. Qualora, negli anni in cui deve essere effettuata la soppressione dei posti di cui trattasi, il numero delle vacanze sia inferiore al numero dei posti da sopprimere, gli impiegati eccedenti il numero di dette vacanze rimarranno in soprannumero. I relativi posti in soprannumero saranno riassorbiti con le successive disponibilità da qualsiasi motivo determinato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sassari, addì 11 agosto 1963 SEGNI LEONE - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 53. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1524#art-1

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Art. 1 Regolamento per la soppressione dei posti di ruolo, con carattere di temporaneita', istituiti con la legge 7 dicembre 1961, n. 1264. — Testo vigente | Portale Normativo