Art. 1
In vigore dal 1 gen 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 19 aprile 1919, n. 568;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nel voto n. 664, del 18 aprile 1963;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E) allegata alla stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), quello di Cigliè, in provincia di Cuneo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 agosto 1963
SEGNI
SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 80. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-05;1782#art-1