Art. 1

In vigore dal 1 gen 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 19 aprile 1919, n. 568; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nel voto n. 664, del 18 aprile 1963; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E) allegata alla stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), quello di Cigliè, in provincia di Cuneo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 agosto 1963 SEGNI SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1963 Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 80. - VILLA
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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Ciglia, in provincia di Cuneo, tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo