Art. 1
In vigore dal 5 nov 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
Micologia medica;
Neuropsichiatria infantile;
Dermatologia allergologica e professionale;
Fisiopatologia ostetrica e ginecologica;
Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
Dopo l'art. 145, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione e dietetica, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione e dietetica
Art. 146. - Alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Milano è annessa la Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione e dietetica.
Alla Scuola di specializzazione possono iscriversi i laureati in Medicina e chirurgia. Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di dieci per ogni anno di corso.
La durata del corso degli studi è di due anni e comprende i seguenti insegnamenti:
Primo anno:
Chimica degli alimenti (proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali, oligo elementi);
Biochimica e fisiologia della nutrizione;
Patologia dell'alimentazione;
Microbiologia in rapporto con la produzione alimentare e con la conservazione degli alimenti;
Vitaminologia, enzimologia, fattori di crescita;
Metodi cromatografici, radioisotopici, ecc., nello studio delle sostanze alimentari;
Preservazione degli alimenti mediante metodi fisici (essiccamento, freddo, radiazioni ecc), metodi chimici (sostanze anti-ossidanti, antibatteriche, antibiotiche, ecc,.).
Secondo anno:
Chimica degli alimenti, estrazione, purificazione, sintesi di sostanze alimentari;
Biochimica e fisiologia della nutrizione;
Farmacologia della nutrizione;
Gli additivi chimici nell'industria alimentare;
Alimentazione e malattie;
Dietologia nel bambino, nel vecchio, nel malato;
Dietologia nei grandi aggregati umani (forze armate, collegi, colonie, ospedali);
Clinica e terapia delle malattie alimentari;
Terapia mediante alimenti;
Statistica, economia, legislazione.
Sono previste conferenze ed esercitazioni su argomenti particolari.
Art. 147. - Direttore della Scuola è il professore ufficiale di Farmacologia.
Gli insegnanti delle singole materie vengono nominati dal Consiglio di Facoltà di medicina e chirurgia.
Si avrà un solo esame generale al termine di ogni anno, che sarà effettuato "a gruppo" dai docenti delle varie discipline.
La specializzazione sarà conseguita dopo discussione di una apposita tesi.
L'internato è obbligatorio e si svolge di norma, secondo l'orario 9-13, 15-20 in tutti i giorni feriali, dallo inizio della Scuola, inizio che viene stabilito di anno in anno, intorno al 10 dicembre, al 15 luglio.
L'ammissione avviene dopo un esame - che si effettua verso i primi di dicembre - destinato a stabilire la preparazione degli aspiranti alla Scuola e fissarne una graduatoria di merito.
Per le altre condizioni di ammissione alla Scuola si applicano le norme previste per tutte le Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 agosto 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 24. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-05;1365#art-1