Art. 1

In vigore dal 25 ott 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico dello leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1913, numero 1932, e successive modificazioni ed integrazioni; Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1958, n. 1150 e 9 marzo 1962, n 450; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Articolo unico. È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma in data 13 maggio 1963, con la quale si conviene che il posto di professore di ruolo convenzionato esistente presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, originariamente istituto per l'insegnamento di Assicurazioni sociali e quindi assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1962, n. 450, all'insegnamento di Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali, venga destinato all'insegnamento di Demografica; fermi restando tutti gli altri patti e clausole contenuti nelle precedenti convenzioni approvate con i rispettivi decreti del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1958, n. 1150 e 9 marzo 1962, n. 450. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 5 agosto 1963 SEGNI GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte del conti, addì 5 ottobre 1963 Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 1. - VILLA
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