Art. 1

In vigore dal 30 ott 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche, proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 92, relativo alla Scuola di specializzazione in Clinica pediatrica è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 92. - La Scuola ha la durata di tre anni. Lo internato è obbligatorio per l'intero triennio. Il numero dei posti disponibili per ogni anno è di venti. Le materie d'insegnamento sono: A) per il primo anno: 1) Anatomia del bambino; 2) Fisiologia del bambino (con particolare riguardo al neonato ed al lattante); 3) Malattie cutanee; 4) Malattie orecchio, naso e gola; 5) Malattie degli occhi; 6) Malattie dei denti; 7) Sierologia, batteriologia microbiologia; 8) Fisiopatologia della crescenza fisica e psichica; 9) Semeiologia infantile (biennale) 10) Patologia, clinica e terapia pediatrica (triennale) B) per il secondo anno 1) Anatomia patologica 2) Igiene generale dell'infanzia; 3) Igiene della scuola dell'età scolare; 4) Radiologia; 5) Ortopedia infantile; 6) Puericultura; 7) Semeiologia infantile (biennale); 8) Patologia, clinica e terapia pediatrica (triennale); C) per il terzo anno: 1) Malattie chirurgiche dell'infanzia; 2) Neuropsichiatria infantile; 3) Malattie infettive dell'infanzia 4) Patologia, clinica e terapia pediatrica (triennale). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 agosto 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1963 Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 3. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-04;1345#art-1

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