Art. 1
In vigore dal 30 ott 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche, proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 92, relativo alla Scuola di specializzazione in Clinica pediatrica è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 92. - La Scuola ha la durata di tre anni. Lo internato è obbligatorio per l'intero triennio.
Il numero dei posti disponibili per ogni anno è di venti.
Le materie d'insegnamento sono:
A) per il primo anno:
1) Anatomia del bambino;
2) Fisiologia del bambino (con particolare riguardo al neonato ed al lattante);
3) Malattie cutanee;
4) Malattie orecchio, naso e gola;
5) Malattie degli occhi;
6) Malattie dei denti;
7) Sierologia, batteriologia microbiologia;
8) Fisiopatologia della crescenza fisica e psichica;
9) Semeiologia infantile (biennale)
10) Patologia, clinica e terapia pediatrica (triennale)
B) per il secondo anno
1) Anatomia patologica
2) Igiene generale dell'infanzia;
3) Igiene della scuola dell'età scolare;
4) Radiologia;
5) Ortopedia infantile;
6) Puericultura;
7) Semeiologia infantile (biennale);
8) Patologia, clinica e terapia pediatrica (triennale);
C) per il terzo anno:
1) Malattie chirurgiche dell'infanzia;
2) Neuropsichiatria infantile;
3) Malattie infettive dell'infanzia
4) Patologia, clinica e terapia pediatrica (triennale).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 agosto 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 3. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-04;1345#art-1