Art. 3
In vigore dal 15 set 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società in nome collettivo "Mazzone ed Amato", con sede in Caltanisetta, via Napoleone Coljanni, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-04;1159#art-3