Art. 3
In vigore dal 15 set 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla "Società Industriale Elettrica", a responsabilità limitata, con sede in Buccheri (Siracusa), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenente nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-04;1099#art-3