Art. 1

In vigore dal 15 set 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica. 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Visto l'art. 76 della Costituzione; Visto l'art. 87, quinto comma, della. Costituzione Ritenuto che l'impresa appartenente al "Consorzio Utenti Energia Elettrica di Carpineti e Baiso - Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata", con sede in Carpineti (Reggio Emilia), rientra tra le imprese previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta: . L'impresa del "Consorzio Utenti Energia Elettrica di Carpineti e Baiso - Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata", con sede in Carpineti (Reggio Emilia), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia, Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-04;1098#art-1

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