Art. 3

In vigore dal 15 set 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla "Casauria di Elettricità Società in responsabilità limitata", con sede in Roma, via Terenzio n. 31, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, numero 36.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-04;1096#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo