Art. 3
In vigore dal 15 set 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla "Interamna" Società Industriale per Azioni, con sede in Roma, via Due Macelli n. 66, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-04;1076#art-3