Art. 1
In vigore dal 7 nov 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 28. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:
24) Storia delle tradizioni popolari;
25) Lingua e letteratura russa.
Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di:
15) Una lingua e letteratura straniera moderna, scelta tra quelle elencate nell'art. 28 per il corso di laurea in lettere.
Art. 36. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di:
10) Chimica, farmaceutica applicata.
Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria è aggiunto quello di:
14) Igiene del latte e derivati.
Dopo l'art. 70 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Scienze farmaceutiche e biochimica applicata con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di perfezionamento in Scienze
farmaceutiche e biochimica applicata
Art. 71. - Alla Facoltà di farmacia è annessa la "Scuola di perfezionamento in Scienze farmaceutiche e biochimica applicata".
Art. 72. - Scopo della Scuola è perfezionare e completare la preparazione dei laureati in Farmacia, in modo da renderli meglio idonei ad eseguire con sicurezza ricerche di indole chimico-biologica e farmaceutica e capaci di corrispondere alle esigenze professionali dell'industria farmaceutica e dei laboratori di analisi chimico-clinica e chimico-bromatologica.
Art. 73. - Alla Scuola possono iscriversi i laureati in Farmacia ed i laureati in Chimica ed in Chimica e farmacia.
Art. 74. - La Scuola ha durata biennale. Per l'ammissione alla Scuola i candidati debbono superare un esame generale di cultura farmaceutica. Il numero dei posti, per ciascun anno, è limitato a dieci. Ove il numero dei candidati idonei superi tale numero, avranno diritto di precedenza i meglio graduati nell'esame di ammissione.
Art. 75. - Ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione gli iscritti debbono aver frequentato e superato gli esami dei corsi seguenti:
1° Anno:
Microbiologia, sierologia umana e veterinaria e tecnica immunologica;
Microbiologia industriale farmaceutica;
Biochimica applicata;
Analisi chimico-fisiche;
Complementi di farmacologia e farmacologia applicata;
Complementi di chimica farmaceutica ed analitica;
Preparazioni farmaceutiche.
2° Anno:
Analisi chimico-cliniche;
Analisi chimico-bromatologiche;
Chimica farmaceutica industriale;
Lavorazione industriale di materiali biologici;
Impianti e macchinario farmaceutico;
Legislazione ed organizzazione industriale.
Art. 76. - La direzione della Scuola sarà alternativamente affidata, un anno al titolare di Chimica farmaceutica e tossicologica e il successivo a quello di Chimica biologica.
Il Consiglio della Scuola è costituito da tutti i docenti che insegnano nella Scuola stessa. Gli incarichi di insegnamento nella Scuola sono conferiti dal rettore su proposta del direttore della Scuola.
Art. 77. - Il Consiglio della Scuola disporrà circa i programmi di insegnamento i periodi di internato, le esercitazioni pratiche e quanto altro possa riuscire utile al miglior profitto della Scuola.
Art. 78. - A coloro che hanno frequentato la Scuola e superato le prove di esame prescritte verrà rilasciato un diploma di specialista valido a tutti gli effetti di legge.
Art. 79. - Le Commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono costituite rispettivamente da tre e da cinque membri, nominati dal preside della Facoltà.
Art. 80. - L'esame di diploma consiste in un esame di cultura generale nel campo delle Scienze farmaceutiche, completato da prove pratiche a scelta della Commissione, e dalla dissertazione su di una tesi scritta, sperimentale o compilativa, in una delle discipline che sono previste dall'ordinamento didattico della Scuola.
Art. 81. - Le tasse di immatricolazione e di iscrizione alla Scuola sono le stesse dovute dagli studenti della Facoltà di farmacia; la misura dei contributi di laboratorio verrà fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio della scuola, debitamente approvato dal Senato accademico.
Dopo l'art. 111 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione dei corsi di perfezionamento in "Ispezione degli alimenti di origine animale" ed in "Ostetricia, ginecologia e fecondazione artificiale degli animali domestici annessi alla Facoltà di Medicina veterinaria".
Corso di perfezionamento in ispezione
degli alimenti di origine animale
Art. 112. - La durata del corso è di un anno.
Le materie d'insegnamento sono:
1) Anatomia ed istologia patologica;
2) Microbiologia;
3) Chimica degli alimenti di origine animale;
4) Tecnica della ispezione sanitaria degli alimenti di origine animale e relative ricerche di laboratorio
5) Legislazione.
Corso di perfezionamento in Ostetricia, ginecologia
e fecondazione artificiale degli animali domestici
Art. 113. - La durata del corso è di un anno.
Le materie di insegnamento sono:
1) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale maschile e femminile;
2) Malattie infettive attinenti all'apparato genitale maschile e femminile;
3) Anatomia patologica dell'apparato genitale maschile e femminile
4) Fisiopatologia della gravidanza e del puerperio;
5) Sterilità della femmina e del maschio;
6) Chirurgia ostetrica e ginecologica;
7) Tecnica della fecondazione artificiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 luglio 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 23. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-07-26;1374#art-1