Art. 1
In vigore dal 26 set 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1962, n. 1819, relativo alla ripartizione dei nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con l'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'anno accademico 1963-64;
Considerato che alla Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari è stato assegnato un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di "Lingua e letteratura italiana" anziché per l'insegnamento di "Letteratura italiana", come previsto dal vigente ordinamento didattico per le Facoltà di lettere e filosofia;
Decreta:
Il precitato decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1962, n. 1819, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari viene assegnato un posto per il raddoppiamento della cattedra di "Letteratura italiana" anziché di "Lingua e letteratura italiana".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 luglio 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 6. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-07-26;1179#art-1