Art. 2
In vigore dal 14 set 1963
Il prefetto della provincia di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Leggiuno e il ricostituito comune di Sangiano, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Leggiuno-Sangiano.
È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Leggiuno-Sangiano, che sarà inquadrato negli organici del comune di Sangiano, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito o all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 luglio 1963
SEGNI
RUMOR
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 122. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-07-26;1067#art-2