Art. 1

In vigore dal 5 ott 1963
N. 1222. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Fondazione Campari, con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, deliberata dalla S.p.a. "Davide Campari", con sede in Milano, della somma di lire 30.000.000 (trentamilioni) in titoli di Stato, con atto in data 9 maggio 1962 a rogito notaio Piontelli, n. di rep. 125901/7321, da destinarsi all'aumento del fondo "Case". Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1963 Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 48. - VILLA
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Art. 1 Autorizzazione alla Fondazione Campari, con sede in Milano, ad accettare una donazione. — Testo vigente | Portale Normativo