Art. 1
In vigore dal 14 set 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Taviano (Lecce) in data 20 giugno 1962, n. 44, con la quale è stato chiesto che alla frazione di quel Comune ora comunemente con il nome di "Marina di Mancaversa" sia attribuita ufficialmente tale denominazione;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Lecce in data 8 ottobre 1962, n. 107, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla denominazione predetta;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
È attribuita la denominazione "Marina di Mancaversa" alla frazione del comune di Taviano (Lecce), già indicata nell'uso comune con la denominazione medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 luglio 1963
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 114 - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-07-23;1066#art-1