Art. 1

In vigore dal 7 set 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la nota 17 giugno 1963, n. 4255/4, con la quale il medico provinciale di Brindisi trasmette la proposta e la relativa documentazione per la revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per quel capoluogo di Provincia; Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitario, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; Visto il regio decreto 14 giugno 1903, n. 268, con il quale, fra, l'altro, fu dichiarato zona malarica tutto il territorio del comune di Brindisi, allora della provincia di Lecce; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Sulla proposta del Ministro per la sanità; Decreta: La dichiarazione di zona di endemia malarica per l'intero territorio del comune di Brindisi, già della provincia di Lecce, contenuta nel regio decreto 14 giugno 1903, n. 268, e revocata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 luglio 1963 SEGNI JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1963 Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 8. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-07-23;1056#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per il comune di Brindisi. — Testo vigente | Portale Normativo