Art. 1
In vigore dal 23 ago 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed in particolare l'art. 50, con cui, fra l'altro, sono stati istituiti con effetto dall'anno accademico 1964-1965, centoventi nuovi posti di professore universitario di ruolo, di cui 40 da destinarsi al raddoppiamento delle cattedre di ruolo, con i criteri di cui alla legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Tenuto conto dei posti di ruolo già esistenti e delle esigenze che si prospettano per i singoli corsi di laurea, relativamente agli insegnamenti universitari e allo sviluppo della ricerca scientifica;
Ravvisata la necessità di procedere, intanto, in relazione alle esigenze degli studi, all'assegnazione di due dei predetti centoventi nuovi posti di professore di ruolo;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Due dei centoventi nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti, fra l'altro, dall'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'anno accademico 1964-65, sono assegnati alle Facoltà di cui appresso, per i corsi di laurea rispettivamente indicati:
Università di Bari
Facoltà di Magistero:
per il corso di laurea in materie letterarie posti n. 1
Università di Cagliari
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il corso di laurea in Matematica...... posti n. 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 luglio 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 90. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-07-23;1006#art-1