Art. 1
In vigore dal 23 ago 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1962, n. 1819, con il quale sono stati ripartiti fra le varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1963-64, centoquindici dei centoventi nuovi posti di professore di ruolo istituiti con l'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con effetto dall'anno accademico medesimo;
Ravvisata la necessità, a seguito di un ulteriore esame delle esigenze didattiche di alcune Facoltà, di procedere ad una rettifica della ripartizione dei posti medesimi;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1962, n. 1815, concernente la ripartizione di centoquindici dei centoventi nuovi posti di professore di ruolo istituiti, con effetto dal 1 novembre 1963, dall'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è rettificato come appresso:
il posto di professore di ruolo già attribuito alla Facoltà di magistero dell'Università di Bari per il corso di laurea in materie letterarie, è, invece, assegnato alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, per il corso di laurea;
il posto di professore di ruolo già attribuito alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Cagliari per il corso di laurea in Matematica è, invece, assegnato alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari, per il corso di laurea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 luglio 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 91. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-07-23;1005#art-1