Art. 2
In vigore dal 25 ago 1963
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.
Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in quattro mesi e tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le opere, già iniziate essendo il terreno attualmente occupato dalla Marina militare, saranno portate a compimento entro tre anni sempre a far tempo dalla suddetta data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 luglio 1963
SEGNI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 87. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-07-13;1017#art-2