Art. 1
In vigore dal 5 ott 1963
N. 1221. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dal comune di Lucca con atto n. 10975 di rep. rogato dal notaio dott. Lelio Parducci il 24 giugno 1960, di un complesso di fabbricati e cortili costituenti la Villa Guinigi, sita in quella città, già destinata a Museo civico.
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 47. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-07-04;1221#art-1