Art. 1

In vigore dal 24 ago 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con affetto dall'anno accademico 1962-63, novantatre dei cento nuovi posti di professore di ruolo, istituiti con la legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il verbale dell'adunanza del 27 maggio 1963, nella quale la Facoltà di Magistero dell'Università di Bologna ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole, con il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, per l'insegnamento di Sociologia, venga trasferito all'insegnamento di Lingua e letteratura latina; Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di Magistero; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di Magistero dell'Università di Bologna viene assegnato, con effetto dall'anno accademico 1962-1963, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Lingua e letteratura latina, anziché per l'insegnamento di Sociologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 luglio 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1963 Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 80. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-07-04;1009#art-1

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Art. 1 Destinazione per l'anno accademico 1962-63 dei nuovi posti di professore di ruolo universitario, istituiti con la legge 26 gennaio 1962, n. 17. — Testo vigente | Portale Normativo