Art. 1

In vigore dal 21 ago 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la nota 28 maggio 1963, n. 3106, con la quale il medico provinciale di Cosenza trasmette la proposta e la relativa documentazione per la revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di Castrovillari, Cetraro, Grimaldi e Rende di quella Provincia; Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; Visti i regi decreti 8 luglio 1903, n. 338, con il quale furono tra l'altro, dichiarate le zone malariche dei comuni di Castrovillari, Grimaldi e Rende e 13 settembre 1903, n. 454, con il quale fra l'altro fu dichiarata la zona malarica del comune di Cetraro; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Sulla proposta del Ministro per la sanità; Decreta: Le dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di Castrovillari, Cetraro, Grimaldi e Rende della provincia di Cosenza, sono revocate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1963 SEGNI JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1963 Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 73. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-27;996#art-1

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