Art. 1

In vigore dal 31 lug 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed in particolare l'art. 50, con cui, fra l'altro, sono istituiti, con effetto dall'anno accademico 1963-64, centoventi nuovi posti di professore universitario di ruolo, di cui quaranta da destinarsi al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a duecentocinquanta per le Facoltà scientifiche e a cinquecento per le altre; Veduto il proprio decreto in data 1 dicembre 1962, n. 1819, con il quale veniva fatto luogo alla ripartizione di centoquindici dei centoventi posti di nuova istituzione, facendosi riserva di successiva assegnazione dei rimanenti cinque posti di professore di ruolo di cui quattro da destinarsi al raddoppiamento di cattedre ed uno a normale incremento di organico; Veduti i successivi propri decreti con i quali veniva fatto luogo all'assegnazione di quattro dei restanti cinque posti di professore universitario di ruolo; Ravvisata la necessità di procedere, in relazione alle esigenze degli studi, all'assegnazione del restante posto di professore di ruolo destinato al raddoppiamento di cattedra; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il rimanente posto di professore universitario di ruolo, dei quaranta destinati al raddoppiamento di cattedre, è assegnato, con effetto dall'anno accademico 1963-64, alla Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali dell'Università di Roma per il raddoppiamento della cattedra di Istituzioni di statistica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1968 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1963 Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 126. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-27;937#art-1

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