Art. 1
In vigore dal 11 set 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto n. 628, in data 2 aprile 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123, del 10 maggio 1963, concernente la ripartizione degli utili della lotteria "Italia", con il quale è stata, fra l'altro, assegnata al Comitato italiano "Goccia di latte" di Roma (numero 278) la quota dello 0,10 per cento dei proventi della lotteria;
Considerato che il predetto Comitato ha cessato la sua attività con il 31 dicembre 1962, per cui occorre assegnare la quota resasi così disponibile ad altro Ente in possesso dei requisiti previsti dalla, legge 4 agosto 1955, n. 722;
Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, e successive modificazioni;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;
Sentita la Commissione interministeriale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 261, del 19 ottobre 1961, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
La quota, dello 0,10 per cento degli utili della lotteria "Italia", svoltasi a Milano il 6 gennaio 1943, già assegnata al Comitato italiano "Goccia di latte" di Roma, e invece assegnata al Seminario diocesano di Ascoli Piceno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 giugno 1963
SEGNI
FANFANI - LA MALFA - TRABUCCHI - TAVIANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 106. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-16;1059#art-1