Art. 1
In vigore dal 2 ago 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il regio decreto 30 dicembre 1893, n. 731 (parte supplementare), con il quale il Consorzio universitario di Pisa fu eretto in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;
Veduto il regio decreto 16 maggio 1900, n. 163, (parte supplementare), che apportò alcune modifiche al regio decreto n. 731 predetto;
Veduto il regio decreto 29 gennaio 1931, n. 135, con il quale il Consorzio universitario di Pisa venne trasformato in Consorzio interprovinciale per la Università e gli altri Istituti superiori di Pisa e ne fu approvato il nuovo statuto organico;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1949, n. 800;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 666;
Articolo unico.
La disposizione prevista dalla lettera f) dell'art. 3 dello statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1961, n. 1691, citato nelle premesse, è abrogata e sostituita dalla seguente:
"Le casse di risparmio conferiscono un contributo nella misura che sarà di anno in anno deliberata dai rispettivi organi amministrativi competenti".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 giugno 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 123. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-06;949#art-1