Art. 1
In vigore dal 10 lug 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1962, n. 1819, con il quale sono stati ripartiti alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1963-64, i nuovi posti di professore di ruolo istituiti, per l'anno medesimo, con l'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;
Visto il verbale dell'adunanza del 15 maggio 1963, nella quale la Facoltà di architettura dell'Università di Roma ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole, con il citato decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1962, n. 1819, per il raddoppiamento della, cattedra di Elementi di architettura e rilievo dei monumenti, venga, destinato per il raddoppiamento della cattedra di Elementi di composizione;
Ritenuta l'opportunità nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di architettura;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1962, n. 1819, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di architettura dell'Università di Roma viene assegnato, con effetto dall'anno accademico 1963-1964, ai sensi dell'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di Elementi di composizione, anziché per il raddoppiamento della cattedra di Elementi di architettura e rilievo dei monumenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 giugno 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 33. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-06;843#art-1