Art. 1
In vigore dal 4 set 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1987, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Viste le deliberazioni numeri 58 e 338, del 14 marzo e del 21 dicembre 1962 con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena ha stabilito di acquistare un appezzamento di terreno per costruire un edificio da destinare a sede di un laboratorio zooprofilattico;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena è autorizzata ad acquistare dal comune di Siena, un appezzamento di terreno di mq. 4240 silo nella zona del "Foro Boario" di quella città, alle condizioni previste nelle deliberazioni numeri 58 e 338, del 14 marzo e del 21 dicembre 1962.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 giugno 1963
SEGNI
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 92 - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-06;1045#art-1