Art. 1
In vigore dal 27 ago 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1392, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Cagliari, rispettivamente in data 14 novembre 1962 e 29 marzo 1963, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-06;1018#art-1