Art. 1

In vigore dal 27 ago 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1392, e successive modificazioni ed integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Cagliari, rispettivamente in data 14 novembre 1962 e 29 marzo 1963, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-06;1018#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo